Il principio affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 24166/2021 chiarisce i criteri di ripartizione delle spese condominiali.
La fattispecie trae origine dell'impugnazione di una delibera condominiale avente ad oggetto l'approvazione dei criteri di ripartizione delle spese concernenti la progettazione e l'esecuzione dei lavori di adeguamento delle autorimesse interrate al fine dell'adeguamento alla normativa antincendio.
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La delibera aveva posto una quota di 1/3 delle spese a carico di tutti i condomini, in proporzione dei millesimi, ed i restanti 2/3 a carico dei proprietari delle autorimesse.
La condomina lamentava che, a suo avviso, l'addebito delle spese doveva essere posto a carico dei soli proprietari dei box.
Resisteva in giudizio il Condominio in quanto sosteneva che le opere erano state effettuate nell'interesse di tutti i condomini.
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Secondo la Corte di merito, i lavori di adeguamento, pur avendo apportato importanti modifiche ai piani interrati e seminterrati, ove erano ubicati i boxes, non costituivano innovazioni ai sensi dell'art. 1120 c.c. in quanto non avevano modificato la cosa comune o mutato la sua destinazione, ma ne avevano potenziato il godimento rendendola più sicura, apportando un'utilità generale a tutti i condomini e non solo alle proprietà private.
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La Cassazione ha condiviso le ragioni della ricorrente, stabilendo che la Corte di merito è in errore quando riconosce la condomina tenuta al pagamento delle spese sostenute dal condominio per l'adeguamento alla normativa antincendio -senza distinguere tra le spese che riguardano la sicurezza dell'intero fabbricato ed i lavori che hanno riguardato la messa in sicurezza delle autorimesse nel loro insieme-. Infatti, il condomino non è tenuto a sopportare le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, possano arrecargli utilità ; come nel caso di specie, ove dai lavori effettuati la condomina non ha tratto alcuna utilità , perché riguardavano interventi sulla proprietà privata e sullo spazio di manovra destinato all'uso esclusivo dei proprietari delle autorimesse.
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Detta distinzione è stata affermata in una fattispecie similare a quella oggetto del presente giudizio, ovvero nell'ipotesi di installazione della porte tagliafuoco dell'atrio comune nel quale si aprivano le porte di alcune autorimesse in proprietà esclusiva di singoli condomini; è stato nella specie ritenuto che la riparazione delle porte tagliafuoco e l'impianto di ventilazione dei boxes andava ripartita tra i proprietari dei medesimi beni e non tra gli altri condomini che non li possedevano anche se le misure attenevano alla sicurezza dell'intero edificio (Cass. 7077/95).