La Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con la sentenza n. 1497 pubblicata il 10.12.2021, ha chiarito un importante aspetto legato all’indennità di trasferimento dovuta al personale militare.
La citata indennità, ai sensi dell’art. 1, comma1, della Legge n. 86 del 29.03.2001 è dovuta al personale appartenente alle Forze Armate trasferito “d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza” ed è quantificata nella misura di “trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.
La fattispecie trae origine da un militare trasferito temporaneamente dalla propria sede in Italia in altra sede all’estero e fatto rientrare, dopo tale ultima missione, in un comune italiano diverso a quello di origine. Il militare, al rientro in Italia aveva chiesto il riconoscimento dell’indennità in oggetto che, però, gli era stata negata sul presupposto di una nuova norma (risalente al dicembre 2014) che aveva abrogato il diritto all’indennità per chi rientrava dall'estero.
Il Tar nella sentenza in commento ha spiegato che la lettura della norma compiuta dall'Amministrazione avrebbe comportato una "ingiustificata e indebita disparità di trattamento" fra i lavoratori in servizio in Italia e quelli che tornano dall’estero. La legge del 2014, invero, ha abrogato l'indennità di rientro in Italia ma non quella del trasferimento d'autorità che deve essere riconosciuta sia a chi venga trasferito direttamente da un comune italiano ad un altro e sia a chi subisca un trasferimento a seguito di un periodo temporaneo svolto all’estero.
Lo scopo della normativa in esame, infatti, come riconosciuto dai giudici è quello, di "alleviare i disagi di carattere economico e organizzativo determinati da uno spostamento d'ufficio".