IL CONDOMINIO RISARCISCE IL CONDOMINO PER IL FREDDO, A CAUSA DEL RISCALDAMENTO GUASTO
Una recente sentenza ha stabilito che il condominio, essendo custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare il singolo condomino dai pregiudizi arrecati dalle cose comuni. Infatti, a norma dell'articolo 2051 del Codice civile, «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Nel caso di specie, il condomino - a causa di un guasto all'impianto comune di riscaldamento - non poteva utilizzare gli appartamenti di sua proprietà.
Richiesta la Consulenza tecnica d'ufficio, ossia un accertamento tecnico-preventivo, “la Ctu accertava il deprezzamento delle unità immobiliari per mancato parziale utilizzo delle stesse”, e, nel successivo giudizio, il giudice riconosceva che i danni all'attore erano stati provocati dalla sussistenza dei vizi all'impianto comune.
In giudizio il condomino provava di aver contestato al condominio il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento, senza però ricevere alcun riscontro, pertanto, il Giudice riconosceva il diritto del condomino ad ottenere il risarcimento del danno subito alla porzione di proprietà esclusiva. Il danno consisteva nel deprezzamento dell'unità immobiliare per mancato parziale utilizzo dei locali (Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8308 del 17 settembre 2019).
Avv. Isabella Annalisa Monte
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