ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE, QUANDO?
In primo luogo, è importante sottolineare che l’assegno di mantenimento in favore dei figli deve essere valutato diversamente rispetto all’assegno in favore del coniuge, pertanto, quanto si dirà di seguito riguarda la sola posizione del coniuge.
E’ POSSIBILE RINUNCIARE ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PRIMA DEL MATRIMONIO?
No. Nel nostro Paese non sono legittimi i patti prematrimoniali, ossia non è possibile per i coniugi sottoscrivere un accordo in cui uno di loro o entrambi rinuncino all’assegno di mantenimento. Tale valutazione, ser rinunciare o meno, può essere fatta solo in sede di separazione.
E’ POSSIBILE RINUNCIARE ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL MOMENTO DELLA SEPARAZIONE?
Si, ma l’accordo raggiunto in sede di separazione verrà valutato e giudicato dal Tribunale e, solo se ritenuto congruo, sarà convalidato.
ATTENZIONE però: il coniuge può sempre proporre un giudizio di modifica delle condizioni di separazione e riproporre la domanda di assegno di mantenimento nel solo caso in cui si siano verificate circostanze sopravvenute, in caso di variazione della propria situazione personale (ad es. per questione di salute) o delle condizioni economiche (ad es. per la perdita del lavoro).
È POSSIBILE SOSTITUIRE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALL’EX CONIUGE CON UN ASSEGNO UNA TANTUM?
Si, il coniuge può accettare un assegno una tantum, ossia versato in un’unica soluzione, in sostituzione dell’assegno di mantenimento.Â
ATTENZIONE però: gli accordi stretti in sede di separazione non hanno valore per il divorzio, quindi, chi ha accettato l’assegno unico alla separazione potrebbe, nel successivo giudizio del divorzio, chiedere il mantenimento mensile (certo, però, dimostrando che le proprie condizioni economiche/personali sono peggiorate).
E’ POSSIBILE SOSTITUIRE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO CON IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE?
Si, il coniuge può accettare (ad es. in caso di comproprietà della casa coniugale) in trasferimento della proprietà dell’immobile in sostituzione dell’assegno di mantenimento.
ATTENZIONE però: anche in questo caso, successivamente al divorzio, l’ex coniuge potrebbe agire in Tribunale e chiedere una revisione delle condizioni economiche se dovessero cambiare le condizioni economiche/personali.Â
Quanto deciso, poi, in sede di divorzio non può più essere messo successivamente in discussione, salvo il caso in cui intervengano modifiche sostanziali nelle condizioni economiche dei due ex coniugi.
Avv. Isabella Annalisa Monte