Qualora NON venga disposta l’assegnazione della casa coniugale al genitore prevalentemente collocatario dei figli in separazione, dovranno applicarsi le norme sull’uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. che prevedono che, nel caso in cui il comproprietario utilizzi in via esclusiva la cosa comune con esclusione dell’altro dal diritto di utilizzarla, quest’ultimo avrà diritto ad una corrispondente indennità . Nel caso di specie, durante il procedimento di separazione personale dei coniugi, la casa familiare, di comproprietà dei coniugi, non veniva assegnata all’uno o all’altro genitore perché il marito, genitore prevalentemente collocatario dei figli, si era trasferito altrove, mentre la madre era rimasta a vivere nella casa familiare.Il Tribunale accoglieva le domande dell’uomo, che a fronte della richiesta alla moglie di ricevere un indennizzo per mancata occupazione/utilizzazione dell’immobile, quest’ultima non si offriva di uscire dalla casa coniugale comune per consentire all’altro di utilizzarla e neppure aveva acconsentito alla vendita. A sua volta, la moglie chiedeva il rimborso delle spese sostenute per migliorare il bene comune nonché necessarie per la conservazione stessa, ma la Corte d’Appello non accoglieva tale richiesta, ricordando i precedenti giurisprudenziali secondo cui il diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione del bene sorge a condizione che sia dimostrata la necessità dei lavori e la trascuranza da parte degli altri comproprietari, previa richiesta agli altri partecipanti; condizioni tutte mancanti nel caso specifico. Pertanto, in esito al giudizio la Corte d’Appello condannava la signora al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione, mentre rigettava la richiesta di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per la casa. Corte d’Appello di Brescia nella sentenza n. 1305/2021.
Avv. Isabella Annalisa Monte
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