RISARCIMENTO DANNI DA CADUTA DI UN'ALUNNA A SCUOLA
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Comunico recente pronuncia giurisprudenziale Cass. N. 15190/2023, con la quale i giudici della Cassazione hanno confermato il principio in merito al riparto dell’onore della prova in materia di responsabilità contrattuale.
Accadeva che la minore in conseguenza di una caduta dalle scale, mentre tornava dal bagno verso l’aula, subiva rottura della tibia e domandava condanna della Scuola al risarcimento per i danni subiti.
La ricorrente sosteneva di aver dimostrato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (consistente nella circostanza di essere scivolata sulle scale di ritorno dal bagno, in orario scolastico, procurandosi la frattura della tibia), mentre sarebbe spettato all'amministrazione convenuta dimostrare che aveva esattamente adempiuto all'obbligo di sorveglianza (ad esempio provando la presenza costante di personale ATA addetto alla vigilanza del bagno e delle scale, pronto a prevenire anche eventuali distrazioni degli alunni o producendo fotografie dello stato dei luoghi idonee a dimostrare che la scala avesse una pavimentazione non scivolosa e fosse conforme alla normativa che prescrive il carattere antisdrucciolevole dei percorsi pedonali).
Ma la Cassazione, nel confermare che è onere dell’attrice provare la fonte del suo credito, il danno e l'inadempimento mentre è onere della Scuola provare l'esatto adempimento o la causa imprevedibile, spiegava che -nel caso specifico- l'amministrazione convenuta aveva dimostrato il regolare adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli alunni (prova presuntiva) in seguito all'emersione della circostanza che tanto le condizioni oggettive dello stato dei luoghi (non essendo stata evocata l'usura dei gradini o la loro scivolosità , nè essendo stata dedotta la contemporanea presenza di più alunni) quanto le condizioni subiettive dell'allieva (dotata di sufficiente grado di sviluppo psico-motorio e di piena autonomia e capacità di deambulazione) ne rendevano inesigibile una sorveglianza continua nel tratto che separava l'aula di lezione dai bagni.Â
La Cassazione, intervenuta dopo i primi due gradi di giudizio che avevano rigettato la richiesta di risarcimento danni, respingeva nuovamente il ricorso.
Avv. Isabella Annalisa Monte
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